La vicenda degli audio privati di Raoul Bova si arricchisce di nuovi sviluppi. Mentre l'inchiesta della Procura di Roma prosegue l'accusa di tentata estorsione per Federico Monzino, arriva anche la decisione del Garante della Privacy sulla diffusione delle conversazioni dell'attore da parte di Fabrizio Corona.
L'inchiesta su Monzino e la nuova decisione del Garante
Non si è chiusa con la denuncia di Raoul Bova la vicenda legata alla diffusione delle conversazioni private dell'attore con la modella Martina Ceretti. Dopo i primi sviluppi giudiziari, il caso torna al centro dell'attenzione con due novità che seguono percorsi diversi, ma che hanno origine nello stesso episodio: da una parte il procedimento penale, dall'altra l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali.
Sul fronte giudiziario, la Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti dell'imprenditore e pr Federico Monzino, accusato di tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. L'inchiesta è nata dalla denuncia presentata dall'attore dopo la sottrazione e la successiva diffusione di messaggi vocali e conversazioni private scambiate via chat con Martina Ceretti.
Secondo l'impostazione dell'accusa, al centro della vicenda ci sarebbe stato un tentativo di ottenere denaro sfruttando proprio il materiale privato. Bova avrebbe scelto di non cedere e di rivolgersi alle autorità.
A commentare la chiusura delle indagini era stato il legale dell'attore, l'avvocato David Leggi, che aveva parlato di uno degli episodi di "sciacallaggio mediatico" più gravi della vicenda, sottolineando come la scelta di denunciare rappresenti la strada per non piegarsi a eventuali ricatti.
Ma mentre il procedimento penale prosegue il suo iter, arriva anche la decisione del Garante della Privacy. L'Autorità ha sanzionato Fabrizio Corona con 4.950 euro per la diffusione illecita dell'audio e di contenuti relativi alla conversazione privata di Bova. Tra questi anche il messaggio vocale diventato virale per il riferimento agli "occhi spaccanti".
La decisione ribadisce un principio centrale: la notorietà di una persona non elimina il diritto alla riservatezza. Anche un contenuto capace di suscitare grande interesse pubblico non può essere diffuso liberamente quando riguarda la sfera privata. Il caso, dunque, prosegue su due binari: quello giudiziario e quello legato alla tutela della privacy.