Pirateria: In Italia una sentenza rende leciti i link ai siti con film in streaming!

E' stata decretata in Italia una sentenza che si pone in difesa di alcuni siti streaming. Le prove non sono sufficienti per confermare l'illegale finalità di lucro.

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Per la prima volta in Europa un giudice ha annullato una sanzione di 600 mila Euro a carico di siti streaming considerati illegali. Con questa sentenza rivoluzionaria crolla l'assunto che permetterebbe alle autorità di oscurare immediatamente un sito in seguito ad una denuncia. E' successo al Tribunale di Frosinone e la notizia è stata diffusa dall'avvocato Fulvio Sarzana che ha difeso il gestore dei siti indagati.

Sarzana ha dichiarato: "Finalmente un giudice ha riconosciuto che non è automatica la violazione del diritto d'autore se un sito ospita link a streaming di film e musica su internet, anche con banner pubblicitari, se non è chiaro il fine di lucro".

Interviene a spiegare meglio la situazione Marco Scialdone, docente esperto di copyright e diritti digitale presso la Link Campus University di Roma. "Finora in Italia c'è stato un automatismo, come un riflesso culturale più che giuridico: se un sito era bollato come pirata, il giudice non usava le solite cautele per verificare l'impianto probatorio - dice Scialdone. Il tutto perché le tante battaglie politiche fatte dall'industria del copyright ha fatto passare l'idea che certe attività sono di per sé illegali, quindi l'attenzione del giudice si abbassava nell'affrontare i casi"

Il giudice ha citato l'articolo 171-ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41 che presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un'opera protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere. Si legge a tal proposito nella sentenza: "al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa. Dunque non è stato provato il fine di lucro che costituisce il requisito essenziale di punibilità."

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